Art. 4.
(Commissione nazionale).

      1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione nazionale per l'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base in regime di convenzione, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da quattro membri, nominati in base ai seguenti criteri:

          a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;

          b) un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

 

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Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) il presidente della federazione nazionale degli ordini veterinari italiani (FNOVI), o un suo delegato;

          d) il presidente dell'associazione veterinaria maggiormente rappresentativa in ambito nazionale, o un suo delegato.

      3. La Commissione predispone una relazione annuale per il Ministro della salute sull'attuazione della presente legge, compie verifiche e propone aggiornamenti al decreto di cui all'articolo 5, comma 2.