1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione nazionale per l'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base in regime di convenzione, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da quattro membri, nominati in base ai seguenti criteri:
a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
b) un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
c) il presidente della federazione nazionale degli ordini veterinari italiani (FNOVI), o un suo delegato;
d) il presidente dell'associazione veterinaria maggiormente rappresentativa in ambito nazionale, o un suo delegato.
3. La Commissione predispone una relazione annuale per il Ministro della salute sull'attuazione della presente legge, compie verifiche e propone aggiornamenti al decreto di cui all'articolo 5, comma 2.